FAQ
Il PCTO prevede una convenzione scuola-azienda e non è un contratto di lavoro.
L'apprendistato di primo livello è un vero e proprio contratto di lavoro, che si stipula tra l'azienda e il lavoratore studente. La scuola è il soggetto formativo che garantisce che il percorso formativo venga erogato in coerenza con il titolo di studio conseguito al termine.
Il monte ore trascorso in formazione in azienda è maggiore rispetto all'ASL. L'apprendistato inoltre prevede l'integrazione con le ore di lavoro, in continuità con le ore di formazione (cosa che non è prevista nell'ASL).
Nell'apprendistato lo studente diventa a tutti gli effetti lavoratore dipendente dell'azienda. Questo rafforza l'assunzione di impegno reciproco di investimento sulla crescita e la formazione dello studente lavoratore. L'azienda ha la possibilità di dedicare più tempo rispetto all'ASL per la formazione e il trasferimento delle competenze alla nuova risorsa, preparandolo già per il momento in cui conseguirà il diploma. Inoltre, l’azienda ha la possibilità di selezionare l'allievo, di testarne le capacità e le potenzialità, di valutarne la motivazione.
L'apprendistato dà la possibilità all'azienda di qualificare l'offerta scolastica offrendo agli studenti la possibilità di formarsi sul campo, contribuendo così anche all'aggiornamento del sistema formativo, rispondendo in maniera concreta ed efficace al lamentato gap tra scuola e mercato del lavoro.
- Orientamento professionale (esperienza formativa che tramite il lavoro consente di scoprire interessi, passioni, attitudini, talenti).
- Formazione di competenze trasversali (organizzazione, rispetto delle regole, lavoro in team, lavoro per obiettivi, responsabilità, maturità professionale, capacità di comunicazione e relazione).
- Formazione di competenze tecniche maturate sul campo, quindi concretamente spendibili.
- Possibilità di avere un contratto stabile già durante il percorso scolastico che può trasformarsi in apprendistato di secondo livello subito dopo il conseguimento del diploma.
Gli incentivi connessi al contratto d’apprendistato di primo livello possono essere distinti in due tipi: normativi ed economici / fiscali.
Gli incentivi normativi sono i seguenti:
- possibilità di percentualizzare, come stabilito dal contratto collettivo applicato o dall’accordo interconfederale di riferimento, la retribuzione dell’apprendista
- le ore di formazione interna (a carico del datore di lavoro) vengono retribuite al 10% di quanto normalmente spettante
- le ore di formazione esterna (a carico dell’istituzione formativa coinvolta) non sono retribuite.
- gli apprendisti sono inoltri esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l’applicazione di particolari normativi ed istituti.
Gli incentivi economici / fiscali sono i seguenti:
- non trova applicazione il ticket di licenziamento
- la normale aliquota contributiva ai fini previdenziali per gli apprendisti è ridotta dal 10% al 5%
- è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria con un abbattimento complessivo di aliquota pari all’1,61%
Valgono inoltre le medesime deduzioni ai fini dell’IRAP previste per i contratti a tempo indeterminato.
A questo proposito, informazioni esaurienti possono essere trovate nella circolare INPS 108 del 14 novembre 2018, con anche le specifiche distinzione previste per i datori di lavoro con un numero di dipendenti parti o inferiore a 9, a questo link.
È opportuno fare una distinzione: per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante (o di secondo livello), la formazione si suddivide in formazione di base e trasversale (della quale sono responsabili le Regioni) e interna o professionalizzante.
L’apprendistato di primo livello prevede invece un alto monte di formazione esterna (le ore svolte presso l’istituzione formativa) e di formazione interna (svolta in azienda), ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studi.
Ovviamente i giovani apprendisti di primo livello non sono tenuti a frequentare la formazione di base e trasversale prevista per gli apprendisti di secondo livello. Per quanto invece riguarda la formazione interna, se i contenuti previsti per i profili formativi a cui sono destinati gli apprendisti di secondo livello, sono ritenuti coerenti (da entrambi i tutor, aziendale dell’istituzione formativa) con la formazione che effettivamente è opportuno che l’apprendista di primo livello riceva ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti, i due momenti possono coincidere, e lo stesso momento formativo aziendale e interno può essere frequentato sia da apprendisti di primo che di secondo livello.